Requisiti visivi per patenti

Di seguito riportiamo l'articolo 322 (articolo 119 del Codice delle strada) relativo ai requisiti visivi per l'ottenimento ed il rinnovo della patente di guida.

  • Per il conseguimento, la conferma di validità o la revisione della patente di guida per motoveicoli ed autoveicoli di qualsiasi categoria è necessario che il richiedente possegga campo visivo normale e senso cromatico sufficiente per distinguere rapidamente e con sicurezza i colori in uso nella segnaletica stradale, una sufficiente visione notturna e la visione binoculare.
  • Per il conseguimento o la conferma di validità della patente di guida per motoveicoli od autoveicoli delle categorie A e B occorre possedere un'acutezza visiva non inferiore ai dieci decimi complessivi con non meno di due decimi per l'occhio che vede di meno, raggiungibile con lenti sferiche positive o negative di qualsiasi differenza tra le due lenti non sia superiore a tre diottrie.
  • Per il conseguimento, la conferma di validità o la revisione della patente di guida per gli autoveicoli delle categorie C, D, E occorre possedere un'acutezza visiva pari ad almeno quattordici decimi complessivi con non meno di cinque decimi nell'occhio che vede di meno, raggiungibile con lenti sferiche positive o negative di qualsiasi valore diottrico, purchè la differenza tra le due lenti non sia superiore a tre diottrie, e l'acutezza visiva non corretta sia almeno pari ad un decimo per ciascun occhio.
  • In caso di visus naturale al di sotto del minimo prescritto per vizio miopico da un occhio ed ipermetropico dall'altro, correggibile rispettivamente con lenti sferiche negative o positive, la differenza di rifrazione tra le due lenti non può essere, del pari, superiore a tre diottrie.
  • Nel caso in cui la correzione si renda necessaria per un solo occhio, il grado di rifrazione della lente non potrà essere superiore a tre diottrie sia positive che negative.
  • Quando alle lenti di base sferiche sia associata una lente cilindrica, il calcolo della differenza di rifrazione deve essere effettuato tenendo conto soltanto del valore diottrico delle lenti sferiche di base.
  • Nel caso di visus naturale al di sotto del minimo prescritto per solo vizio di astigmatismo, correggibile con lenti cilindriche positive o negative, non si stabiliscono vincoli diottrici, ma l'uso di dette lenti deve essere tollerato ed efficace.
  • L'acutezza visiva può essere raggiunta anche con l'adozione di lenti a contatto.
  • Il visus raggiunto dopo l'impianto di lenti artificiali endoculari è considerato, in sede di esame, come visus naturale.
  • Le correzioni di cui ai commi precedenti devono essere efficaci e tollerate.
  • Le patenti di guida della categoria C, D, E non devono essere rilasciate né confermate se il candidato o conducente ha un campo visivo ridotto o se è colpito da diplopia o da visione binoculare difettosa.
  • QUALORA SI SCOPRA O SI SOSPETTI L'ESISTENZA DI UNA MALATTIA IN ATTO O PREGRESSA DELL'APPARATO VISIVO, ASSOCIATA O NON A VIZI DI RIFRAZIONE, CHE SIA O SIA STATA CAUSA DI MENOMAZIONE DEL CAMPO VISIVO, DEL SENSO CROMATICO, DELLA VISIONE NOTTURNA O DELLA VISIONE BINOCULARE, SI DEVONO PREVEDERE, DA PARTE DELLA COMMISSIONE MEDICA LOCALE, ESAMI DELLA VISTA A PERIODI NON SUPERIORI A DUE ANNI, AL CUI ESITO SARÀ SUBORDINATO IL RINNOVO DELLA PATENTE DI GUIDA.
  • Nel caso in cui la riduzione del visus o degli altri parametri oculari dipenda da una malattia dell'apparato visivo il certificato dovrà essere rilasciato dalla commissione medica locale la quale potrà indicare l'opportunità che la validità della patente sia ridotta ad un periodo non superiore a due anni.

Consigli per il rinnovo in CML (Commissione medica locale)

Nel caso fosse necessario rivolgersi alla Commissione medica locale consigliamo di prenotare l'appuntamento con anticipo rispetto alla scadenza della patente da rinnovare, spesso i tempi di attesa sono lunghi.

È consigliato consultare il portale della propria regione/ASL per le informazioni di dettaglio in quanto ci possono essere leggere differenze nella procedura.

Gli accertamenti specialistici richiesti per la valutazione dell’idoneità sono a totale carico dell'interessato e devono essere effettuati non oltre i 3 mesi precedenti alla data della visita. La commissione trattiene la documentazione sanitaria e non rilascia fotocopie.

Permesso provvisorio di guida per visita rinnovo patente in CML oltre scadenza

Il conducente che ha l'obbligo di rinnovare la patente di guida in Commissione medica locale (CML), se non riesce a prenotare la visita medica per una data precedente la scadenza del documento, può richiedere un permesso provvisorio di guida valido fino al termine delle procedure di rinnovo. Il documento può essere richiesto anche nei casi di visita in CML per il rilascio degli attestati previsti dall’art. 115, comma 2, del Codice della strada:

  • per la guida di autotreni ed autoarticolati la cui massa complessiva a pieno carico 4 sia superiore a 20 t., da parte di conducenti di età superiore a 65 anni
  • per la guida di autobus, autocarri, autotreni autoarticolati, autosnodati, adibiti al trasporto di persone, da parte di conducenti di età superiore a 60 anni.

La richiesta del permesso può essere fatta a:

  • Commissione medica locale
  • Agenzia di pratiche auto
  • Ufficio motorizzazione civile.